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Attribuzione ingiustificata dell’indennità di posizione dei dirigenti: è danno erariale


La retribuzione di risultato, erogata ai dirigenti prescindendo del tutto dalla fissazione di obiettivi specifici, dal monitoraggio dell’andamento dell’attività e dalla verifica dei risultati raggiunti, costituisce un esborso ingiustificato per l’amministrazione.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia, con la sentenza n. 355 depositata il 19 aprile 2018.

Nel caso di specie i dirigenti dell’ente (IACP – Istituto Autonomo Case Popolari), in assenza della parte pubblica, avevano individuato le risorse da destinare al fondo per la dirigenza e l’ammontare delle retribuzioni di posizione per i posti da loro ricoperti.

Successivamente il Consiglio di amministrazione dell’ente aveva ratificato l’operato della dirigenza senza tuttavia procedere alla costituzione del Fondo per la dirigenza, con la conseguenza che nessuna verifica era stata effettuata, nemmeno negli anni successivi, sulla correttezza di tale quantificazione, né il fondo era stato mai ridotto a fronte della progressiva riduzione del numero di dirigenti in servizio.

L’erogazione della retribuzione di risultato, pertanto, era avvenuta in assenza di una graduazione degli uffici, ovvero di una valutazione in ordine alla complessità e alle responsabilità gestionali connesse alla specifica posizione dirigenziale, nonché della preventiva fissazione degli obiettivi attesi e, conseguentemente, in assenza della verifica del raggiungimento di tali obiettivi.

Per tale esborso ingiustificato sono stati ritenuti responsabili il consiglio di amministrazione dell’ente che aveva omesso di individuare gli obiettivi e vigilare sull’attuazione del sistema legale di assegnazione della retribuzione di risultato, il direttore generale che aveva dato impulso al riconoscimento e all’attribuzione di tale indennità, nonché i componenti del nucleo di valutazione che avevano valutato positivamente il raggiungimento di obiettivi in realtà mai fissati.

Il Nucleo di valutazione, infatti, come emerso dai verbali delle diverse riunioni, aveva espresso una valutazione positiva sull’attività di tali dirigenti sulla base di colloqui diretti e delle relazioni redatte dagli stessi sull’attività svolta.

Come evidenziato dai giudici contabili i componenti del Nucleo, in assenza della preventiva fissazione degli obiettivi, avrebbero dovuto piuttosto eccepire l’impossibilità di procedere all’erogazione dell’indennità di risultato in assenza dei relativi presupposti.

 

Si segnala Personale: gestione, valorizzazione e performance delle risorse umane – Seminario di studi – Firenze – 8 giugno 2018


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