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Condanna per condotta antisindacale: è danno erariale per il dirigente responsabile


Il dirigente che pone in essere una condotta antisindacale risponde dell’esborso finanziario subito dall’ente, rimasto soccombente dinanzi al giudice del lavoro.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia, con la sentenza n. 377 depositata il 27 aprile 2018.

Nel caso di specie l’organizzazione sindacale aveva richiesto al Giudice del Lavoro la repressione della condotta antisindacale tenuta dal Dirigente nei confronti di alcuni dipendenti, per avere lo stesso adottato una serie di atti e ordini di servizio volti univocamente alla delegittimazione del sindacato che i destinatari rappresentavano ed allo scoraggiamento dello svolgimento delle relative attività sindacali.

Come noto, è definita antisindacale quella condotta che, anche se non tipizzata, sia oggettivamente idonea, in modo diretto o indiretto, a limitare libertà sindacali (Cassazione 3837/2016), colpendo congiuntamente e/o disgiuntamente, il sindacato ed il lavoratore.

La norma (art. 28 St. Lav.), infatti, è volutamente generica potendo la condotta limitatoria delle libertà sindacali realizzarsi in una infinità di modi non facilmente classificabili a priori.

Il giudice del lavoro, accogliendo parzialmente le richieste dell’organizzazione sindacale, aveva condannato il Comune datore di lavoro al pagamento delle spese di lite ravvisando condotte di natura antisindacale.

Il danno economico arrecato all’ente è stato addebitato al Dirigente che aveva posto in essere i provvedimenti poi qualificati come antisindacali.

 


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