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Marche, del. n. 23 – Danno conseguente ad accessione invertita: è spesa d’investimento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta qualificazione della spesa destinata al risarcimento del danno conseguente ad accessione invertita.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 23/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 maggio, hanno evidenziato che nelle fattispecie di accessione invertita, la liquidazione giudiziale del danno costituisce il controvalore del bene corrispondente al valore venale del bene al momento della sua irreversibile trasformazione rivalutato fino al deposito della sentenza.

Stante il collegamento – sotto il profilo causale – tra l’incremento patrimoniale che si realizza con l’acquisto del diritto di proprietà in capo all’ente pubblico per effetto dell’occupazione illegittima e l’obbligazione risarcitoria in favore del privato commisurata al valore venale del bene, la spesa destinata al risarcimento del danno conseguente ad accessione invertita è riconducibile alla nozione di spesa di investimento in quanto essa concorre all’accrescimento del patrimonio pubblico dell’ente, ed è destinata a ripercuotersi non soltanto sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri.

Può attribuirsi natura di investimento anche alle spese per rivalutazione ed interessi liquidate in sentenza in quanto costituiscono voci di spesa direttamente riconducibili all’attualizzazione del complessivo ‘prezzo’ del bene acquisito (in questi termini, Sez. riun., 13/2016).

Infatti, nelle obbligazioni di valore – in cui l’oggetto diretto e originario della prestazione consiste in una cosa diversa dal denaro – la rivalutazione e gli interessi hanno il solo scopo di ricostituire il patrimonio del privato nella consistenza che aveva prima del fatto illecito (per tener conto delle variazioni del potere di acquisto della moneta) e di tener indenne il danneggiato dall’ulteriore danno da ritardato adempimento.

Rimangono esclusi dalla nozione di investimento le ulteriori voci di spesa eventualmente liquidate in sentenza (spese legali, consulenze, spese di giustizia, etc.), nonché gli interessi moratori e le altre componenti di danno che possono aggiungersi in conseguenza dell’attività illecita dell’amministrazione e che non concorrono a determinare il valore dell’immobile acquisito (lucro cessante).


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