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Erronea interpretazione delle norme contrattuali sul trattamento economico: è danno erariale


Il riconoscimento di un vantaggio stipendiale in realtà non dovuto integra non solo una violazione dell’obbligo gravante sulle pubbliche amministrazioni di attenersi ai parametri dettati dalla contrattazione collettiva, ex articolo 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001, ma anche un uso distorto della discrezionalità dirigenziale, da ritenersi lesivo del principio di economicità dell’azione amministrativa e causativo di danno per le finanze dell’ente amministrato.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. centrale di Appello, con la sentenza n. 245 depositata il 13 aprile 2018, con la quale è stato confermato il disposto della sentenza n. 6/2015 della sezione Friuli Venezia Giulia.

Nel caso di specie l’ente aveva sottoscritto con altri comuni una convenzione per la gestione del servizio di Segreteria.

Il Direttore Generale aveva dunque ritenuto di riconoscere al responsabile del servizio amministrativo una retribuzione di posizione maggiorata ai sensi dell’art. 49 del CCRL del 7.12.2006, che consentiva di riconoscere al personale assegnato alle forme associative costituite ai sensi del titolo II capo V della legge regionale n. 1/2006 (convenzioni, associazioni intercomunali) un aumento dell’indennità di posizione.

Come evidenziato dai giudici contabili tale disposizione contrattuale prevede una disciplina di maggior favore per i titolari di posizioni organizzative assegnati alle associazioni intercomunali, consentendo di riconoscere un’indennità determinata in misura superiore al limite stabilito dalla contrattazione collettiva solo nel caso di costituzione di una unione o una associazione tra enti locali, per la gestione attraverso una struttura soggettiva sovraccomunale di uno o più servizi.

Non è sufficiente, ai fini dell’attribuzione del previsto beneficio, la mera attivazione di una forma di collaborazione tra Enti, essendo necessario che il titolare di posizione organizzativa sia direttamente impegnato nell’assolvimento di funzioni nell’ambito di forme associative tra Enti.

Di conseguenza, considerato che gli enti avevano esclusivamente stipulato una convenzione per la gestione dei servizi di segreteria, senza costituire alcuna “unione” o “associazione”, i giudici contabili hanno ritenuto illegittimo il maggior compenso riconosciuto in favore del responsabile del servizio amministrativo.

Per l’indebita erogazione è stato ritenuto responsabile il Direttore Generale che non si era attenuto ai vincoli imposti della contrattazione collettiva.

Come evidenziato dai giudici contabili, una posizione stipendiale concessa in deroga alla disciplina sancita dal sinallagma contrattuale sull’an e sul quantum del trattamento economico, proprio perché contraria a regole condivise, è da considerarsi ex se inidonea a sortire per l’ente una utilitas dallo svolgimento dell’attività lavorativa comunque effettuata.

 


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