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Violazione privacy: danno erariale derivante dalla sanzione irrogata dall’Autorità Garante


Il segretario comunale è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché gli atti deliberativi del Comune siano emendati dai dati sensibili non consentiti.

In caso contrario risponde del danno connesso alla sanzione amministrativa irrogata al comune dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali per la violazione del divieto di pubblicare dati personali eccedenti o non pertinenti rispetto alle finalità perseguite.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Sardegna, nella sentenza n. 73 depositata il 12 aprile 2018.

Nel caso di specie l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali aveva comminato al comune tre sanzioni, la prima relativa alla pubblicazione sul sito web istituzionale di delibere che davano conto della assenza “per malattia” di una dipendente, la seconda per il ritardo nella risposta alla contestazione relativa alla prima infrazione, la terza relativa alla pubblicazione, sempre sul sito del comune, di una graduatoria contenente dati personali (anche di minorenni) dei beneficiari per la fornitura gratuita di libri e di graduatorie per capo cantiere e operai generici.

Per il danno arrecato alle casse comunali è stato ritenuto responsabile il Segretario comunale che aveva partecipato a tutte le sedute di Giunta in cui erano state adottate le delibere oggetto delle sanzioni dell’Autorità Garante e che aveva reso, per ciascuna, il parere favorevole di regolarità tecnica, mai intervenendo – né nella fase deliberativa, né in quella di redazione, né in quella di pubblicazione – affinché gli atti deliberativi fossero emendati dai dati sensibili non consentiti.

Come evidenziato dai giudici contabili il Segretario Comunale è la figura professionale alla quale è per legge demandato un ruolo di garanzia, affinché l’attività dell’ente possa dispiegarsi nell’interesse del buon andamento e dell’imparzialità.

Tali condotte, come evidenziato dai giudici contabili, rappresentano una grave inosservanza degli obblighi di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, statuiti in capo al Segretario comunale dall’articolo 97 del Tuel.

 


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