Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Personale: legittimo il licenziamento anche se il procedimento penale non è concluso


La p.a. non è tenuta a sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del procedimento penale a carico del dipendente ed è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari.

Questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8410 depositata il 5 aprile 2018.

Nel caso di specie un dipendente era stato sottoposto a procedimento penale per il reato di concussione continuata in quanto, in qualità di assistente amministrativo, abusando dei propri poteri e della propria qualità, si era fatto consegnare somme di denaro in cambio di alcuni favori.

L’amministrazione datrice di lavoro, valutati gli atti del processo penale, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale, aveva irrogato, all’esito del procedimento disciplinare, la sanzione del licenziamento.

Come ribadito dalla Corte di Cassazione, l’articolo 55-ter del d.lgs. 165/2001, che disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, non obbliga la Pubblica Amministrazione a sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell’esito definitivo di quello penale.

Stante l’autonomia dei due procedimenti (quello disciplinare e quello penale), la norma contempla la possibilità della sospensione (dunque facoltativa e non obbligatoria) come eccezione, nei casi di maggiore gravità (ossia per fatti sanzionabili con misure superiori alla sospensione fino a 10 gg.) e nei limiti in cui ricorrano casi di particolare complessità e qualora l’istruttoria disciplinare non abbia consentito di acquisire elementi sufficienti alla contestazione.

La Pubblica Amministrazione è, infatti, libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente e ben può avvalersi dei medesimi atti, in sede d’impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti (Cass. n. 5284 del 2017, Cass. n. 19183 del 2016).


Richiedi informazioni