Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Federazioni sportive: sono organismi di diritto pubblico e devono applicare il d.lgs. 50/2016


Le Federazioni sportive, in quanto qualificabili come organismi di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016, sono assoggettate alle regole di evidenza pubblica sancite dal Codice dei contratti pubblici.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 4100 del 13 aprile 2018.

Il d.lgs. 50/2016 ricomprende nel novero delle “amministrazioni aggiudicatrici”, oltre alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti pubblici non economici, gli “organismi di diritto pubblico”.

Per organismo di diritto pubblico, ai sensi della lettera d) dell’articolo 3 del d.lgs. 50/2016, si intende qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
dotato di personalità giuridica;
la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Affinché un ente possa essere qualificato come tale, è necessario, come la giurisprudenza ha da tempo chiarito, che siano sussistenti tutti e tre contemporaneamente i requisiti sopra evidenziati (tra le tante, Consiglio di Stato. sez. VI, sent. n. 5617/2015; sez. V, sent. n. 497/2015; sez. V, sent. n. 570/2013; sez. VI, sent. n. 2764/2008; Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 8225/2010; sent. n. 97/2000; Corte di Giustizia UE, 15.1.1998, C-44/96).

Con specifico riferimento alle federazioni sportive, i giudici amministrativi hanno confermato che le stesse rispondono a tutti e tre i requisiti cumulativamente richiesti dalla normativa per affermarne la natura di organismi di diritto pubblico.

Ai sensi del d.lgs. 242/199 le Federazioni sportive sono associazione con personalità giuridica di diritto privato istituzionalmente deputate allo svolgimento di funzioni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, essendo le stesse, enti senza fini di lucro deputati al controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, della preparazione olimpica, dell’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi (articolo 23 del CONI).

Sussiste, inoltre, il requisito dell’influenza pubblica dominante in ragione dei significativi poteri di controllo riconosciuti al sovraordinato ente pubblico CONI

Infatti le Federazioni, sebbene dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sono soggette alla vigilanza e ai controlli del CONI (ente pubblico non economico) sia in fase di costituzione – attraverso il riconoscimento ai fini sportivi (condizione, questa, necessaria, per l’ottenimento della personalità giuridica di diritto privato) – sia nel corso di tutta la loro attività (in tal senso Anac, delibera n. 372/2016).

Di conseguenza, i giudici amministrativi hanno affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa e la sottoposizione dell’attività contrattuale delle federazioni sportive alle modalità procedurali previste dal d.lgs. 50/2016.


Richiedi informazioni