Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di correggere eventuali errori effettuati nella attività di riaccertamento straordinario effettuando un nuovo riaccertamento straordinario.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 44/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile hanno evidenziato che, in assenza di una espressa previsione di legge, non è consentito procedere, dopo la data di approvazione del rendiconto, ad un nuovo riaccertamento straordinario per porre rimedio ad errori eventualmente rilevati.
Ogni necessaria rettifica del riaccertamento straordinario e della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità potrà e dovrà essere adottata in sede di riaccertamento ordinario.
Come evidenziato dai magistrati contabili, l’articolo 1, comma 848, della legge di bilancio 2018, risulta applicabile, sostanzialmente, solo in due diverse ipotesi: per i Comuni che non hanno effettuato il riaccertamento straordinario e per i Comuni che, a seguito del riaccertamento straordinario effettuato, sono stati destinatari di rilievi da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e dei Servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze.
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CC Sez. Controllo Puglia del. n. 44-18