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Liguria, del. n. 73 – Decreto ingiuntivo esecutivo: pagamento prima della deliberazione consiliare


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per un Comune, destinatario di un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, di procedere mediante determinazione dirigenziale al pagamento della somma ordinata dal giudice, prima che intervenga la deliberazione del Consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio.

L’ente ha evidenziato che il Consiglio comunale non è ancora giunto ad approvare la prevista deliberazione di riconoscimento del debito, in quanto nella seduta convocata è venuto a mancare il numero legale prima della votazione finale.

Tale soluzione consentirebbe di evitare i danni patrimoniali rinvenibili dal mancato o tardivo adempimento dell’obbligo di pagamento derivante dal provvedimento giurisdizionale esecutivo, quali gli oneri conseguenti alla maturazione di interessi legali da corrispondere al creditore o alle spese giudiziarie connesse all’eventuale attivazione delle procedure esecutive.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 73/2018 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 aprile, dopo aver ricordato che la via ordinaria da seguire sarebbe quella prevista dall’art. 194 Tuel, secondo cui il riconoscimento di un debito fuori bilancio avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, hanno evidenziato che, ove tale strada si riveli non tempestivamente e utilmente praticabile, è possibile, in presenza di un debito derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, salvo l’obbligo di adoperarsi contemporaneamente per la definizione della deliberazione consiliare di riconoscimento.

Nell’ipotesi in cui, in considerazione dell’oggetto della spesa cui si riferisce l’obbligazione perfezionata con il provvedimento del giudice, sussista un pertinente e capiente stanziamento nel bilancio in corso di gestione, l’organo competente alla gestione della spesa potrebbe procedere all’assunzione del nuovo impegno contabile, propedeutico alle successive fasi della spesa e quindi anche al pagamento, trattandosi di obbligazione giuridicamente perfezionata.

Nel diverso caso in cui non sussista uno stanziamento con oggetto corrispondente al tipo di spesa derivante dal provvedimento del giudice, oppure tale stanziamento non offra la necessaria capienza, le apposite disponibilità di bilancio, necessarie per procedere al pagamento del debito ed evitare aggravi di spesa, potrebbero essere ugualmente individuate attraverso l’esercizio dei poteri di variazione del bilancio spettanti alla Giunta e ai responsabili finanziari o della spesa.

Restano comunque salvi l’obbligo della pronta attivazione e celere definizione del procedimento di cui all’art. 194 TUEL, nonché quello di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell’art. 23 della legge n. 289 del 2002.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 73-18

 


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