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Lazio del. n. 8 – Spese obbligatorie e ripetitive che danno luogo ad impegno automatico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 183, comma 2, del Tuel, in particolare sulla possibilità di liquidare i corrispettivi dovuti alla società affidataria, in regime di proroga, dei servizi di igiene urbana comunali, in assenza di regolare impegno contabile.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione n. 8/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 aprile, hanno ricordato che l’assunzione dell’impegno, quale fase iniziale del procedimento di spesa propria, si sostanzia in una determinazione unilaterale del responsabile della gestione, atto di avvio del procedimento contabile che doppia il procedimento amministrativo di spesa e dal quale dipende la regolarità delle successive fasi di ordinazione, liquidazione e pagamento.

Di contro, in assenza di impegno contabile, vistato e registrato, l’obbligazione pecuniaria viene ad assumere la connotazione patologica di debito fuori bilancio, fattispecie che, per giurisprudenza consolidata, si determina non solo in caso carenza di copertura finanziaria ma anche nella ipotesi di sola violazione delle regole contabili poste a garanzia della corretta imputazione della spesa al bilancio, ed alla quale è possibile far fronte legittimamente solo mediante regolarizzazione espressa con provvedimento di riconoscimento, nei limiti e con le forme di cui all’art. 194 del Tuel.

L’ordinamento contabile conosce ipotesi specifiche che danno luogo ad impegno automatico, relativamente alle spese obbligatorie e ripetitive, la cui entità è predefinita contrattualmente con riguardo a ciascun esercizio finanziario interessato alla relativa esecuzione.

L’impegno automatico, ex articolo 183, comma 2, del Tuel, ricorre, tra l’altro, per le spese dovute in base a “contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l’importo sia definito contrattualmente”.

Tale disposizione si riferisce esclusivamente alla fattispecie sottostante alla nozione civilistica di somministrazione, ricavabile dall’art. 1559 c.c., ed in tale ambito alla sola tipologia contrattuale nella quale l’esecuzione della prestazione di dare è volta a soddisfare un bisogno continuativo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 8-18


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