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Permessi brevi: impossibile utilizzare anticipatamente il monte ore dell’anno successivo


Il dipendente che abbia esaurito negli ultimi mesi dell’anno il contingente di 36 ore di permessi brevi, non può fruire in anticipo, nel medesimo anno, del monte ore dei medesimi permessi spettanti nell’anno successivo.

Questo quanto ribadito dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1963 del 20 marzo 2018.

La disciplina dei permessi brevi è contenuta nell’art. 20 del CCNL del 16.5.1995 il quale prevede che

previa valutazione del dirigente o del funzionario responsabile dell’unità organizzativa di riferimento, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso per assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro”.

La disposizione precisa che tali permessi non possono superare le 36 ore annue.

Proprio tale ultima indicazione espressa non consente la fruizione anticipata, nel medesimo anno, anche di permessi orari rientranti nel monte ore disponibili solo per l’anno successivo.

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui si sia verificato il superamento del limite massimo delle 36 ore annuali, il dipendente dovrà ricorrere alla fruizione di altri istituti al fine di non essere considerato assente ingiustificato.

Ugualmente, per le stesse ragioni, non è possibile neanche la trasposizione e la fruizione nell’anno successivo di permessi orari, nell’ambito delle 36 ore consentite, non utilizzati dal dipendente nell’anno di riferimento.


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