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Marche, del. n. 21 – Farmacia comunale in perdita: possibile mantenerla?


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di mantenere la partecipazione in una società che gestisce una farmacia comunale (unica della zona), garantendo in tal modo l’erogazione di un servizio di natura sanitaria ed assistenziale funzionale alla tutela della salute, di interesse generale.

L’ente ha evidenziato che tale società risulta in perdita strutturale, ha un numero di amministratori eccedente quello dei dipendenti (dunque un organo gestorio sovradimensionato) e presenta comunque un fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore a 500.000,00 euro (soglia di fatturato rilevante nel triennio 2015-2017).

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 21/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno evidenziato che la scelta di acquisire o mantenere una certa partecipazione impone anche una valutazione di economicità, corollario del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.,

L’andamento della società, detto in altri termini, non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi, principio rafforzato dell’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 175/2016, che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone, a monte, una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione.

Pur essendo innegabile l’interesse generale al mantenimento sul territorio comunale di un servizio di erogazione dei farmaci, la gestione diretta della farmacia da parte del Comune (in economia, a mezzo di azienda speciale, consorzio tra Comuni o società di capitali tra il Comune ed i farmacisti) o dell’Ospedale avente il maggior numero di posti letto, a favore dei quali viene stabilito un diritto di prelazione, è solo una delle possibilità di esercizio del servizio farmaceutico, come si evince dalla lettura degli art. 9 e 10, della legge 475/1968 che condizionano la gestione diretta all’esercizio del diritto potestativo dei nominati enti.

Di conseguenza, come evidenziato dai magistrati contabili, il bilanciamento tra la tutela del diritto alla salute dei residenti, cui è funzionale la presenza e l’operatività di una farmacia in loco, che non può essere compresso oltre il suo «nucleo irrinunciabile» volto a tutelare la stessa dignità umana, con gli interessi finanziari dell’ente, alla cui tutela sono diretti i piani di razionalizzazione, potrebbe essere perseguito attraverso una diretta forma di gestione societaria, con la partecipazione alla medesima dei farmacisti come previsto dall’art. 9 della legge 475/1968 ovvero con la cessione a terzi dell’attività.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Marche del. n. 21 -18


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