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Procedura di gara “inappropriata”: la responsabilità della stazione appaltante


Se l’interruzione del procedimento ad evidenza pubblica è imputabile all’errore dell’amministrazione appaltante nella scelta di un inappropriato modulo di selezione dell’offerta, il danno prodotto al partecipante alla gara revocata deve ritenersi del tutto ascrivibile alla categoria della responsabilità precontrattuale, a prescindere dalla specifica procedura di cui si tratta (nel caso di specie project financing).

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 680 del 2 febbraio 2018.

Nel caso di specie l’amministrazione appaltante aveva annullato in via di autotutela l’intera procedura di project financing stante l’inidoneità della procedura a soddisfare l’interesse pubblico dell’amministrazione.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’inattesa ed improvvisa interruzione della procedura selettiva può dar luogo a responsabilità precontrattuale qualora il comportamento dell’amministrazione violi le regole di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c.

Infatti, i presupposti della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione consistono nell’affidamento ingenerato dal comportamento della stazione appaltante su tale esito positivo e nell’assenza di una giusta causa per l’inattesa interruzione delle trattative.

Considerato che le motivazioni alla base della decisione di annullare in via di autotutela l’intera procedura erano incentrate sull’errore di fondo commesso dall’amministrazione circa l’erronea scelta del procedimento stesso, i giudici amministrativi hanno ritenuto sussistente la culpa in contrahendo dell’amministrazione.


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