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Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca: è danno erariale


Il responsabile del settore competente alla gestione dell’appalto e il responsabile del procedimento che omettono di comunicare l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva, così viziando il relativo procedimento, rispondono delle spese sostenute dall’ente a seguito della soccombenza nella causa instaurata dall’impresa aggiudicataria.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. centrale di Appello, con la sentenza n. 52 depositata il 6 febbraio 2018.

Nel caso di specie il consiglio comunale aveva deliberato l’esternalizzazione del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, contestualmente dando mandato al responsabile del servizio competente affinché fossero predisposti i provvedimenti conseguenti.

Conclusa la procedura ad evidenza pubblica, dopo diciannove mesi dall’aggiudicazione, senza che il contratto fosse stato stipulato e dunque il servizio mai avviato, la giunta comunale, in ragione della mutata situazione e di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, aveva ordinato al responsabile del procedimento di provvedere alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto, ritenuto non più rispondente alle esigenze del comune.

Il giudice amministrativo aveva ritenuto la revoca dell’aggiudicazione viziata, oltre che per carenza di motivazione, eccesso di potere, per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora l’amministrazione intenda procedere al riesame in autotutela del provvedimento di aggiudicazione con il quale si sia concluso il procedimento di affidamento di contratti pubblici, deve adempiere alla prescrizione imposta dall’articolo 7 della legge n. 241/1990, provvedendo alla comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti dell’aggiudicatario la cui sfera giuridica è incisa dagli effetti sfavorevoli derivanti dall’adozione dell’atto di revoca (Tar Veneto, sent. n. 1242/2013).

L’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento si fonda sulla duplice esigenza, da un lato, di porre i destinatari dell’azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti partecipativi, dall’altro, di consentire all’amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l’interesse pubblico principale, a fronte degli altri interessi pubblici e privati eventualmente coinvolti.

Come ribadito dai magistrati contabili, la conoscenza e l’osservanza dei principi fondamentali dell’azione amministrativa è un livello minimo di diligenza esigibile dal funzionario amministrativo nell’adempimento dei doveri del suo ufficio, specie quando si tratta del responsabile del procedimento e del responsabile del Settore competente alla gestione dell’appalto.

Il danno derivato all’amministrazione, limitatamente alle violazioni della legge sul procedimento riferibili alla mancata comunicazione della revoca dell’aggiudicazione e che hanno costituito l’innesco del contenzioso giudiziario avviato dall’impresa, è stato addebitato ai due funzionari pubblici che avevano disposto “in via di autotutela” di revocare con effetto immediato l’aggiudicazione dell’appalto del servizio, sciogliendo l’amministrazione comunale dagli impegni derivanti dall’aggiudicazione (vedi anche Corte dei Conti, sez. giur. Sardegna, sent. n. 195/2016).

Leggi la sentenza
CC II° Sez. Cenrale Appello n. 52 – 2018


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