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Contratti relativi a strumenti finanziari derivati: le cautele da adottare


In tutti i casi in cui un ente non disponga al suo interno di adeguate conoscenze in ordine ai mercati finanziari e alle molteplici modalità di svolgimento di operazioni finanziarie particolarmente complesse, è opportuno che il medesimo proceda alla selezione, mediante procedura di evidenza pubblica, di un advisor dotato di particolare competenza finanziaria, il quale decida il contenuto e la tipologia dell’operazione di copertura, per poi procedere, solo in un secondo momento, ad una distinta gara per la scelta dell’intermediario finanziario con cui concludere l’operazione.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. Liguria, nella deliberazione n. 7 depositata il 26 gennaio 2018.

Nel caso di specie l’ente, per evitare un immediato ingente esborso, aveva deciso di non ricorrere all’estinzione anticipata di vari mutui, preferendo diluire il costo sui rimanenti anni di durata dei medesimi.

Tuttavia, anzichè rivolgersi ad un soggetto terzo e indipendente per la valutazione della convenienza economica della proposta di derivato di copertura, l’ente si era affidato totalmente all’intermediario finanziario, impegnandosi ad accettare sia le condizioni negoziali predeterminate da quest’ultimo, sia quelle economiche, astrattamente anche assai sfavorevoli.

Come ribadito dai magistrati contabili la posizione dell’Advisor e quella dell’operatore finanziario, che spesso gli enti pubblici tendono a sovrapporre e ad identificare, devono essere distinte nettamente, anche al fine di evitare possibili conflitti di interesse.

Soprattutto in questo ambito, la scelta di un consulente indipendente, con il compito di suggerire il modello più conveniente di ristrutturazione del debito e di valutare poi, nell’esclusivo interesse del proprio mandante, la specificità dell’offerta e l’effettiva opportunità/convenienza di operare una scelta piuttosto dell’altra, è da ritenersi essenziale.

Sicuramente non risponde alla sana gestione finanziaria dell’ente la scelta di un advisor che studi e predisponga uno specifico intervento e che poi venga incaricato di realizzare l’operazione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 7 -18


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