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Mancata realizzazione o, comunque, inutilizzabilità di un’opera pubblica: è danno erariale


Rispondono di danno erariale il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento che non adottano tutti gli adempimenti necessari per il corretto sviluppo del processo di realizzazione dell’opera, così pregiudicandone l’utilizzabilità da parte della collettività.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Calabria, con la sentenza n. 372 depositata il 20 dicembre 2017.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva affidato tre appalti per la realizzazione dei lavori di completamento della Tangenziale.

Sia il Direttore dei lavori che il Responsabile del procedimento aveva omesso di riferire all’amministrazione committente la situazione che era scaturita dalla realizzazione dell’opera pubblica nonché l’inadeguatezza del progetto rispetto allo stato dei luoghi.

Inoltre, sebbene i lavori fossero stati solo parzialmente realizzati e quindi sebbene l’opera fosse tutt’altro che finita (in quanto incompleta e inutilizzabile), il Direttore dei lavori aveva firmato il certificato di ultimazione dei lavori (non contestato dal RUP), consentendo così il pagamento dell’ultimo SAL alla ditta appaltatrice.

Come ribadito dai giudici amministrativi il direttore dei lavori è tenuto, in virtù delle competenze tecniche di cui deve essere in possesso per l’incarico affidatogli, ad una diligentia quam in concreto, da esplicare per l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia alle regole della tecnica e dell’arte.

Nello specifico il direttore dei lavori è tenuto a vigilare e a impartire le opportune disposizioni per la corretta realizzazione dell’opera, nonché a controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, a riferirne al committente (Cass, 18285/16).

Allo stesso modo il Responsabile del procedimento, in virtù delle plurime competenze tecniche e amministrative affidate a tale figura, assume su di sé l’onere di tutti gli adempimenti necessari (anche tecnici dunque) affinché, dalla progettazione preliminare al collaudo dell’opera, tutte le fasi del processo si svolgano nel rispetto dei principi di legalità, dell’economicità, dell’efficienza e della trasparenza dell’azione amministrativa.

I giudici contabili hanno dunque affermato la concorrente responsabilità del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento per aver omesso di proporre ogni iniziativa necessaria per giungere alla realizzazione dell’opera pubblica e alla sua utilizzabilità da parte della collettività.

Leggi la sentenza
CC Giur. Calabria sent. n. 372 – 2017


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