Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Contratto misto: qualificazione necessaria per ciascuna delle prestazioni oggetto dell’appalto


L’operatore economico che concorre all’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ogni singola prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

La carenza della qualificazione per i lavori non può essere ovviata mediante il subappalto.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana con la sentenza n. 146 del 30 gennaio 2018.

Nel caso di specie la procedura di affidamento riguardava la fornitura e posa in opera di un sistema di compressione dell’aria comburente, da collocare all’interno di un’area sperimentale.

Oltre alla fornitura principale e a quelle secondarie, l’intervento prevedeva l’esecuzione di lavori nelle categorie OG1 e OS21, per importi pari, rispettivamente, al 7,1% e all’1,4% del totale complessivo dell’appalto.

Il disciplinare di gara, pertanto, richiedeva ai concorrenti di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per l’esecuzione sia della fornitura principale oggetto dell’appalto, sia per l’esecuzione dei lavori.

Un operatore economico aveva ritenuto di poter superare la carenza “in proprio” delle attestazioni SOA per le opere civili manifestando nel DGUE la propria intenzione di subappaltare per intero le prestazioni afferenti ai lavori, all’uopo indicando la terna dei subappaltatori, tutti muniti dei necessari requisiti di qualificazione.

Riscontrata la carenza, in capo all’operatore, dei requisiti di qualificazione relativi alla componente lavori, la stazione appaltante ne aveva disposto l’esclusione.

Decisione poi confermata dai giudici amministrativi.

La disciplina degli appalti misti è contenuta nell’articolo 28 del d.lgs. 50/2016 secondo cui l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione prevista.

All’appaltatore è perciò richiesta una duplice professionalità, tanto per i lavori, quanto per le forniture che concorrono a comporre l’affidamento.

Pertanto, ricorre l’obbligo, per i soggetti non in possesso di tutti i requisiti, di costituire ati con soggetto debitamente qualificato o di avvalersi dei medesimi requisiti posseduti da altro soggetto, nel rispetto dei principi propri di questo istituto.

La carenza della qualificazione per i lavori non può poi essere ovviata mediante il subappalto integrale delle opere.

L’articolo 28 del d.lgs. 50/2016, esigendo il possesso della qualifica per ogni tipologia di prestazioni, implica che per partecipare alla gara il concorrente sia in grado di svolgere in proprio almeno la quota non subappaltabile (di ciascuna) delle prestazioni medesime.

In altri termini, a fronte di un contratto misto, il limite imposto dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui l’eventuale subappalto non può eccedere la quota del 30%, deve essere riferito (anche) al complessivo importo di ciascuna prestazione di lavori, servizi o forniture che concorrono a comporre l’oggetto del contratto.


Richiedi informazioni