Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Veneto, del. n. 31 – Amministratori società a partecipazione comunale: quantum del compenso


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012 che stabilisce il limite dell’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 per il compenso degli amministratori di una società a partecipazione comunale.

L’ente ha premesso di non aver sostenuto nessun costo nel 2013, in virtù della gratuità dell’incarico svolto dall’amministratore unico incaricato.

I magistrati contabili del Veneto con la deliberazione 31/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 febbraio, hanno evidenziato che anche a seguito dell’emanazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 175/2016, la norma di cui all’articolo 4, comma 4, d.l. 95/2012 è tuttora in vigore e applicabile (non essendo ancora stato emanato il decreto che disciplinerà la materia per il futuro).

Tale norma è finalizzata a diminuire la spesa pubblica e non a imporre il divieto di remunerabilità dell’incarico di amministratore.

La gratuità dell’incarico, infatti si porrebbe in contrasto con l’art. 2389 c.c., che prevede, invece, l’onerosità della prestazione fornita dai componenti dei Consigli di amministrazione delle società, in ossequio, tra l’altro, al principio di corrispettività delle prestazioni.

Di conseguenza, in assenza di emolumenti erogati nel 2013, è necessario individuare un nuovo parametro al quale ancorare la riduzione dell’80%.

A tal proposito è possibile considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo con l’indeffettibile vincolo della “stretta necessarietà”.

Resta fermo che non si potrà comunque superare il tetto dei 240.000 euro fissati dall’articolo 11, comma 7, del d.lgs. 75/2017.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 31 -18

 


Richiedi informazioni