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Piemonte, del. n. 19 – Bilancio consolidato: il perimetro del consolidamento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione del gruppo amministrazione pubblica ai fini della redazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 19/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 febbraio, hanno evidenziato che ai fini della redazione del bilancio consolidato, quale strumento informativo finalizzato a fornire una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’unica entità economica “gruppo”, a prescindere dalle sue articolazioni organizzative, le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad effettuare un’attività preliminare che richiede la predisposizione di due elenchi distinti: il primo comprende tutti gli organismi, enti e società che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica, mentre il secondo, enucleato dal primo, comprende soltanto quelli oggetto di consolidamento, a seguito di una valutazione di rilevanza e significatività.

Per evitare che l’applicazione della soglia di rilevanza comportasse l’effetto distorsivo dell’esclusione dall’area di consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti in house e che, comunque, ricavano dal pubblico le risorse per il proprio sostentamento, il D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze datato 11.8.2017, nell’aggiornare gli allegati del d.lgs. 118/2011, oltre ad intervenire sulle soglie numeriche di rilevanza, ha introdotto al paragrafo 3 dell’allegato 4/4 l’espressa previsione che “a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”. Pertanto, a decorrere dal bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017, sulla base della novella normativa, confluiscono nel perimetro del consolidamento: le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo.

Ne deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento.

Peraltro ciò vale anche nel caso in cui l’affidamento diretto non sia stato effettuato dall’ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un’autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell’allegato 4/4, così come modificate dal d.m. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 19-18


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