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Concorsi: la certificazione di conoscenza della lingua inglese quale requisito di ammissione


In relazione alla figura professionale cui si riferisce il bando, l’amministrazione può richiedere quale requisito di accesso e di ammissione al concorso pubblico il possesso di una certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 1206 del 1° febbraio 2018.

Nel caso di specie il bando annoverava, tra i requisiti di ammissione, la “certificazione – in corso di validità – di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo”.

Trattandosi di una figura specialistica (profilo di “Analista del processo – consulente professionale”) competente a svolgere funzioni di operatore internazionale, assicurando, attraverso il pieno utilizzo delle apposite procedure informatiche, l’erogazione di prestazioni anche nei confronti di utenza di diversa nazionalità, l’amministrazione aveva ritenuto non sufficiente il semplice ’“accertamento” della conoscenza della lingua inglese.

I giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione.

L’art. 37 del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 75/2017, stabilisce che i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l’accertamento della conoscenza della lingua inglese nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

In particolare, la precedente espressione “almeno una lingua straniera” è stata sostituita dalla più stringente “della lingua inglese”.

Generalmente la conoscenza della lingua straniera da parte del candidato viene valutata nella fase della procedura concorsuale, sia attraverso le prove preselettive e le prove scritte che in sede di prova orale.

Tuttavia, come evidenziato dai giudici amministrativi, a seconda del profilo e delle competenze richieste, la conoscenza della lingua inglese di un certo livello può essere individuata anche come requisito di ammissione al concorso pubblico.

Ciò in attuazione della legge di delega 124/2015 che consente la “previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire” (art. 17, comma 1, lett. e).


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