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Pubblicazione, in forma non anonima, di una richiesta di chiarimento: conseguenze


Spetta alla stazione appaltante valutare, nella propria discrezionalità, se la pubblicazione, in forma non anonima, di una richiesta di chiarimento, per le modalità con cui essa è avvenuta e per gli effetti che ne potrebbero derivare, sia in grado di per sé di inficiare l’intera procedura di gara.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 29 del 10 gennaio 2018.

Nel caso di specie un operatore aveva contestato la violazione del principio di segretezza delle offerte a seguito della pubblicazione, in forma non anonima, di una richiesta di chiarimento.

Come evidenziato dall’Autorità, l’anonimato nella pubblicazione dei chiarimenti risponde alla necessità di mantenere la competizione indenne da meccanismi di collusione e di impedire intese tra operatori economici volte a concordare i rispettivi comportamenti per influenzare l’esito della selezione.

Nello specifico tale finalità può non risultare compromessa dalla pubblicazione del nominativo di un autore della richiesta che, eventualmente, può unicamente consentire ai concorrenti di essere edotti dell’esistenza di un soggetto, persona fisica, richiedente tale informazione e del contenuto della sua domanda.

Tale circostanza, inoltre, non appare direttamente e automaticamente in contrasto con il divieto di cui all’articolo 53 del d.lgs. 50/2016 di comunicare o rendere in qualunque modo noto l’elenco dei soggetti invitati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.


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