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Consorzio di bonifica: rapporto di lavoro di tipo privatistico e giurisdizione del giudice ordinario


Per gli enti pubblici economici le controversie relative al rapporto di lavoro del personale, anche se inerenti alla fase concorsuale precedente la costituzione del rapporto, sono di competenza del giudice ordinario.

Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con l’ordinanza n. 1203 del 18 gennaio 2018.

Nel caso di specie un soggetto aveva adito il Tribunale Ordinario affinché venisse accertato il proprio diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato presso un Consorzio di bonifica, in quanto precedente lavoratore stagionale presso il medesimo.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, trattandosi di una graduatoria stilata all’esito di una procedura comparativa, la controversia doveva essere devoluta al giudice amministrativo.

I Giudici della Suprema Corte hanno ribadito che il Consorzio di Bonifica è un ente pubblico economico e, in quanto tale, agisce come un privato imprenditore posto su un piano paritetico con i soggetti con cui viene in relazione.

Pertanto, le controversie relative al rapporto di lavoro del personale appartengono alla cognizione del giudice ordinario.

Ciò in quanto la natura di ente pubblico economico esclude a monte l’applicazione del d.lgs. 165/2001 riferito alle sole pubbliche amministrazioni richiamate dal medesimo T.U., fra cui sono ricompresi anche “gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali” e, dunque, sono esclusi quelli economici, per i quali seguitano ad ogni modo ad applicarsi le consuete norme privatistiche del rapporto di lavoro e la giurisdizione del giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro).


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