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Trentino Alto Adige, del. n. 1 – Incarico aggiuntivo al Collegio dei revisori della Regione


Il Presidente della Regione ha chiesto un parere in merito alla possibilità di conferire un incarico aggiuntivo (certificazione di un credito d’imposta) al Collegio dei revisori dei conti della Regione che esercita le funzioni di vigilanza contabile anche sul Consiglio regionale ai sensi dell’art. 72, c. 1, del D.lgs. n. 118/2011.

I magistrati contabili del Trentino Alto Adige con la deliberazione 1/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 gennaio, hanno ricordato che il visto di conformità necessario per utilizzare in compensazione un credito erariale di importo superiore a 5.000 euro per imposte sui redditi ed Irap (c.d. “compensazione orizzontale”) può essere sostituito, per le società nelle quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del c.c., dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del medesimo organo di controllo, la quale svolge la funzione di attestare che sono state effettuate le verifiche appena elencate (ex art. 2, c. 2, d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164).

La disposizione fiscale si riferisce quindi, testualmente, solo agli organi di revisione legale dei conti delle società.

Ciò posto, dal raffronto della disciplina regionale con quella fiscale statale, emerge che le funzioni assegnate dalla legge regionale di contabilità al Collegio dei revisori della Regione sono equiparabili a quelle svolte dall’organo di controllo contabile delle società di cui all’art. 2409-bis del codice civile. Oltretutto, sia i membri dell’organo di revisione delle società, sia i componenti del Collegio dei revisori della Regione devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010 e sono pertanto abilitati all’apposizione del visto di conformità o alla sottoscrizione della dichiarazione fiscale per le persone giuridiche.

Pertanto, il Collegio dei revisori dei conti della Regione può ritenersi abilitato a sottoscrivere la dichiarazione fiscale dalla quale emerge il credito da utilizzare in compensazione.

Tale sottoscrizione attestante il credito fiscale non rientra tra i compiti istituzionali assegnati dalla legge regionale al Collegio dei revisori e, di conseguenza, può rientrare tra le “ulteriori funzioni” attribuibili dalla Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, al proprio Collegio dei revisori dei conti in quanto organo abilitato ad effettuare tali verifiche fiscali.

Per quanto riguarda il compenso erogabile al Collegio dei revisori per tale ulteriore attività, come previsto dall’art. 34-quater, comma 2, secondo periodo, della legge regionale, per le funzioni aggiuntive “può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento” dell’indennità di carica dei Consiglieri regionali, da intendersi nella misura dell’indennità mensile (deliberazione Giunta regionale n. 325 d.d. 21 dicembre 2016).

Va inoltre aggiunto che, considerata la natura occasionale e non continuativa della prestazione resa dal Collegio dei revisori, l’eventuale compenso deliberato dalla Giunta regionale deve considerarsi in misura fissa, una tantum.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Trentino – Trento del. n. 1-18

 


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