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Lombardia, del. n. 362 – Finanziamento di terzi: presupposti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di cofinanziare un intervento di riqualificazione di una infrastruttura urbana allocata sul territorio comunale ma di competenza e di proprietà di altro ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 362/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 dicembre, hanno ribadito che non sussiste alcuna disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali e sempre che il contributo non sia finalizzato allo svolgimento di attività che rientrano nei fini istituzionali di altro ente, destinatario dei finanziamenti necessari a perseguirli.

Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (Sez. Lombardia, del. n. 262/2012).

Presupposto di ogni forma di spesa pubblica è, infatti, la circostanza che essa sia funzionale a svolgere attività che rientrano nelle competenze dell’ente locale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 362-17


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