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Sicilia, del. n. 219 – Personale ex provinciale in esubero


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 27/2016 che limita la facoltà assunzionali dei comuni, per la ricollocazione del personale ex provinciale in esubero.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 219/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 dicembre, hanno evidenziato che mentre nelle regioni a statuto ordinario il processo di ricollocazione del personale ex provinciale in esubero è già stato ultimato da tempo, al punto da indurre il legislatore statale al graduale ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali dapprima con l’art. 1, comma 234, della legge n. 208/2015, e, successivamente, con l’art. 16, comma 1-ter, del d.l. 113/2016, non altrettanto può dirsi per la Regione siciliana, il cui processo di riordino istituzionale, attuato con legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva (art. 14, comma 1, lett. “o”, dello Statuto di autonomia differenziata), è tuttora in atto.

Ai fini dell’individuazione del personale in esubero dei liberi Consorzi comunali da destinare alle procedure di mobilità obbligatoria – altrove già conclusa da tempo – è intervenuto, da ultimo, l’art. 2 della l.r. 27/2016, il quale ha introdotto un’articolata procedura, tuttora in itinere.

Nello specifico il legislatore regionale ha esplicitamente posposto l’avvio delle procedure di stabilizzazione alla conclusione della ricollocazione del personale ex provinciale in esubero, fermo restando l’obbligatorio riscontro, da parte degli enti procedenti, della presenza dei presupposti di legge.

La recessività delle procedure di reclutamento di nuovo personale rispetto al completamento dei processi di mobilità del personale ex provinciale in esubero si rivela funzionale ad assicurare, nell’ottica della salvaguardia dei precetti di buon andamento ed efficiente impiego delle risorse, le finalità di ricollocazione ottimale del personale, e, in termini più generali, di contenimento della spesa pubblica.

Tuttavia, come ribadito dai magistrati contabili, è necessario che il completamento della riforma in atto avvenga con tempistiche tali da non compromettere oltremodo la funzionalità delle amministrazioni coinvolte, attraverso un procrastinarsi sine die del blocco delle stabilizzazioni – e, più in generale, delle assunzioni di personale di ruolo – stabilito dal richiamato art. 3, comma 22, della l.r. n. 27/2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 219 -17


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