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Marche, del. n. 146 – Compensazione debiti/crediti nei confronti di una società in fallimento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di compensare debiti e crediti nei confronti di una società in fallimento.

L’ente ha evidenziato di vantare crediti di natura tributaria/patrimoniale nei confronti di una società in fallimento verso la quale l’amministrazione risulta debitrice per oneri di urbanizzazione versati e non dovuti.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 146/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, hanno evidenziato che gli adempimenti contabili cui l’ente dovrà dare esecuzione in attuazione del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 dipenderanno dalla posizione che la curatela manifesterà alla richiesta dell’ente di ritenere compensato il proprio debito per restituzione di oneri di urbanizzazione ovvero, in caso di dissenso, dall’accertamento della compensazione per via giudiziale.

Fino al momento dell’eventuale riconoscimento di tale compensazione (e comunque per la parte residua di credito non compensabile), il principio di prudenza richiede di considerare la mancata riscossione del credito dell’ente come rilevante ai fini della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Marche del. n. 146 -17


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