Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 355 – Divieto di erogare benefici con effetti retroattivi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito di erogare il premio di produttività per l’anno 2015 sulla base dei criteri predisposti per l’anno 2016.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 355/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 dicembre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto (in quanto di competenza dell’ARAN), hanno ricordato che in più pronunce la magistratura contabile ha rilevato l’illegittimità di contratti collettivi integrativi che non solo siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento ma che individuino criteri di ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati prima dell’inizio del periodo di riferimento che di qualsivoglia processo di verifica, di fatto impossibile, proprio a causa della mancanza dei criteri preliminari.

Il divieto di erogare benefici con effetti retroattivi era già stato affermato dall’ARAN in risposta ad un quesito del 5 giungo 2002.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 355 – 17


Richiedi informazioni