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Friuli, del. n. 62 – “Spese tecniche” del quadro economico dell’opera


Un direttore generale ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per una stazione appaltante (un IRCCS nel caso di specie) che adotta una contabilità di tipo economico, di individuare, ex articolo 113, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la copertura per gli oneri derivanti da attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici effettuate da personale interno, anche di qualifica dirigenziale, nell’ambito della voce “spese tecniche” del quadro economico dell’opera.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 62/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 novembre, hanno evidenziato che anche la stazione appaltante in regime di contabilità economica può ricorrere all’applicazione dell’articolo 113, comma 1, del d.lgs. 50/2016 a condizione che la precisa individuazione dell’entità degli oneri del personale interno sia oggetto di una specifica e attendibile contabilità di tipo analitico.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 62 – 17


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