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Lombardia, del. n. 316 – Contributi previdenziali degli amministratori comunali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di vedersi riconosciuti dall’ente i contributi previdenziali, ex articolo 86, comma 2, del Tuel, a seguito delle dimissioni dalla propria carica di consigliere di amministrazione di una società partecipata dal comune medesimo.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 316/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 novembre, hanno ribadito che ai fini del riconoscimento del diritto al pagamento dei contributi è necessario che l’amministratore comunale abbia volontariamente sospeso (e non cessato definitivamente) la propria attività lavorativa (lavoro autonomo) per svolgere il proprio mandato elettivo (che può essere ripresa alla fine del mandato elettorale).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 316 – 17


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