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Basilicata, del. n. 71 – Stabilizzazioni: controllo puntuale sui requisiti previsti dalla legge


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di equiparare, ai fini della stabilizzazione di personale ex lege 101/2013, il lavoro di co.co.co o quello libero professionale a quello determinato.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 71/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 novembre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto evidenziando che ricade nella sfera di responsabilità del personale amministrativo l’accertamento del possesso del requisito fondamentale richiesto dalla legge (lo svolgimento di una attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico).

L’accertamento della sussistenza della condizione di lavoratore dipendente per almeno un triennio da una pubblica amministrazione non può che sostanziarsi nella verifica della dichiarazione che è tenuto a rendere l’aspirante alla selezione nella domanda di partecipazione al concorso; esso deve risultare supportato, tuttavia, dalla specifica certificazione, rilasciata dallo stesso ufficio che abbia elaborato il bando di concorso “riservato”, della avvenuta sottoscrizione del/dei contratto/i di lavoro in uno con il giudizio espresso sulla persona, per un periodo pari a un triennio, dal dirigente dell’unità organizzativa cui il richiedente risulta essere stato applicato.

A tal proposito, come rilevato dai giudici amministrativi, il riconoscimento della natura subordinata del rapporto professionale autonomo comporterebbe per l’Amministrazione responsabilità per mancato versamento di contributi previdenziali, non rinunciabili in quanto diritti di terzi (INPS).

Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili la competizione dei partecipanti alla selezione deve avvenire tra soggetti che siano tutti in possesso degli stessi requisiti di legge (art. 3, Cost.).

Nel caso in cui ciò non si realizzi in concreto (cioè, non si garantisca una situazione di eguaglianza, ovvero si creino di fatto condizioni di vantaggio non riconosciute come legittime dall’ordinamento vigente), si finisce per contribuire all’insorgenza di fenomeni di palese violazione anche del principio del buon andamento, al quale si deve sempre conformare l’agire del pubblico amministratore.

Senza considerare che l’area acquisizione e gestione delle risorse umane è uno dei settori individuati dal Piano nazionale anticorruzione (PNA) come area di rischio generale, sulla quale è tenuto ad un costante monitoraggio il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Attività di vigilanza che si aggiunge, ma non si può sostituire, a quella intestata al Segretario generale dell’Ente, che è di controllo sulla regolarità amministrativa degli atti e provvedimenti posti in essere dalle diverse dirigenze.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Basilicata del. n. 71 – 17

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