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Sforamento dei limiti di spesa per relazioni pubbliche: è danno all’erario


Il superamento del limite di spesa previsto dall’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 per le “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” costituisce il presupposto di una spesa illegittima cagionante un danno erariale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 270 depositata il 16 novembre 2017.

Nel caso di specie, nonostante le diverse segnalazioni e comunicazioni dell’organo di revisione contabile, l’ente non aveva rispettato il limite complessivo di spesa previsto dall’articolo 6 del d.l. 78/2010.

Per l’illegittima spesa sono stati ritenuti responsabili sia il responsabile di settore, che avrebbe dovuto collaborare, per quanto di competenza, nella soluzione del problema, adottando misure gestionali utili per ricondurre la spesa entro i limiti stabiliti dalla legge, sia il responsabile del servizio finanziario che avrebbe dovuto manifestare il proprio dissenso in ordine alle determinazioni di spesa non apponendo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Leggi la sentenza
CC Giur. Toscana sent. n. 270 -17


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