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Lombardia, del. n. 310 – Reintegro dipendenti trasferiti presso un’azienda speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai limiti sottostanti alla possibilità di riammettere in servizio presso l’ente il personale trasferito ad un’azienda speciale, a seguito di parziale reinternalizzazione dei servizi affidati.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 310/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 novembre, hanno chiarito che l’ente locale è tenuto ad osservare, in caso di riassorbimento di personale da aziende speciali (o da altri organismi strumentali), i limiti di finanza pubblica, pro tempore vigenti, posti alle spese per il personale (individuati dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006) ed alle assunzioni (aventi fonte, per il 2017, nell’art. 1, commi 228 e seguenti, della legge 208/2015).

E’ da escludersi che possa trovare applicazione la più favorevole disciplina dettata per il reintegro di personale da società controllate da PA dall’articolo 19, comma 8, del d.lgs. 175/2016.

Tale norma impone alle pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a queste ultime, di procedere, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato dalle medesime PA socie e transitate alle dipendenze della società, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001.

Tale riassorbimento, nella formulazione originaria della norma, doveva avvenire nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese di personale, nonché nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

In seguito, dopo le integrazioni apportate dal Decreto Correttivo (d.lgs. 100/2017), è stato aggiunto che la spesa per il riassorbimento del personale, già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni socie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non rileva nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili (quindi, è neutra ai fini assunzionali).

Inoltre, per gli enti territoriali, la ridetta spesa non incide sul limite complessivo, posto dall’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dall’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 6-bis del d.lgs. 165/2001 (disciplinante i presupposti per l’acquisto dall’esterno di servizi da parte di tutte le PA) e, in particolare, di alcuni requisiti espressamente elencati (trasferimento del personale in misura corrispondente alla funzione/servizio trasferito, con le correlate risorse stipendiali; dotazione organica dell’ente corrispondentemente ridotta; contrazione proporzionale dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; spesa complessiva del personale ridotta in misura corrispondente a quella del personale trasferito alla società).

Come evidenziato dai magistrati contabili tale disposizione, per la sua natura eccezionale, non può essere estesa analogicamente (art. 14 delle preleggi al codice civile) anche alla fattispecie del riassorbimento di personale da aziende speciali o da altri organismi strumentali aventi natura giuridica privata o di enti pubblici non economici.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 310 – 17


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