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Diritto accesso consiglieri: non si estende agli atti delle partecipate in forma minoritaria


Il diritto di accesso riconosciuto al consigliere comunale, provinciale e regionale non consente allo stesso di estendere il proprio controllo agli atti delle società partecipate in forma minoritaria, soprattutto qualora esse non svolgano attività di gestione di servizi pubblici.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5176 del 9 novembre 2017.

Nel caso di specie un consigliere regionale aveva chiesto di accedere ad un verbale del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione mista svolgente un’attività di natura assolutamente privatistica e tipicamente imprenditoriale.

I giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo il diniego espresso sulla domanda di accesso, motivato con il richiamo all’assenza di una partecipazione di controllo in capo alla Regione all’interno della compagine sociale della partecipata.

Come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, il diritto di accesso dei consiglieri non può estendersi anche alle società partecipate in forma minoritaria che non svolgono attività di gestione di servizi pubblici (Consiglio di Stato, sent. n. 200/2014).

In tal caso, infatti, l’accesso non può trovare giustificazione in relazione alla pretesa cura dell’interesse pubblico connesso al mandato conferito e cioè ai fini del controllo del comportamento complessivo dell’ente (in funzione dell’interesse pubblico da perseguire).


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