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Lombardia del. n. 283 – Azienda speciale consortile: approvazione del bilancio


Un Sindaco ha chiesto se il bilancio di un consorzio, costituito per la gestione associata di uno o più servizi, debba essere approvato dai consigli comunali dei comuni consorziati e se l’approvazione consiliare debba intervenire prima o dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei sindaci.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 283/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 novembre hanno evidenziato che il bilancio di un consorzio segue la disciplina prevista dall’articolo 114 del Tuel in materia di aziende speciali.

Pertanto, l’ente locale consorziato deve approvare gli atti fondamentali del consorzio e, tra questi, vi è “il bilancio di esercizio”.

Normalmente, gli organi dell’azienda speciale consortile sono: l’Assemblea dell’azienda, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e l’Organo di Revisione.

L’Assemblea Consortile è l’organo di raccordo tra gli enti consorziati ed è composta dai rappresentanti degli enti stessi nella persona del Sindaco o di un suo delegato individuato nell’ambito della Giunta o del Consiglio Comunale.

Dunque, l’assemblea consortile è un organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Spetta all’assemblea consortile approvare il bilancio proposto dal consiglio di amministrazione e, poi, in ragione dell’articolo 114 del Tuel, questo deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente consorziato.

In proposito la circolare del MISE n. 3669/C del 15 aprile 2014, ha specificato che “le aziende speciali sono tenute a depositare nel registro delle imprese il proprio bilancio di esercizio redatto nel formato tecnico elaborabile (XBRL) di cui al DPCM 10/12/2008, entro il 31 maggio di ciascun anno. Vanno inoltre allegati, la nota integrativa al bilancio, la relazione di gestione degli amministratori, la relazione dell’organo di revisione dell’azienda speciale e la delibera di approvazione del bilancio da parte dell’ente locale. Il bilancio e gli altri allegati devono essere sottoscritti dal (o da un) legale rappresentante dell’azienda (v. al riguardo, le considerazioni esposte al precedente punto f). Legittimato ad apporre la propria firma digitale su tali documenti è anche il segretario dell’ente locale”.

Dunque, il bilancio del consorzio deve essere approvato dall’organo consortile in cui hanno rappresentanza tutti i rappresentanti degli enti locali (l’assemblea consortile) e, poi, detto bilancio deve essere “approvato” da ciascun consiglio comunale, deliberazione quest’ultima che rappresenta a tutti gli effetti un allegato del bilancio dell’azienda speciale.

Leggi la delibera
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 283 – 17


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