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La responsabilità dirigenziale va distinta da quella disciplinare


La violazione dei doveri di diligenza, perizia, correttezza e buona fede discendenti dal rapporto di lavoro può ledere il vincolo fiduciario che deve legare il dirigente all’amministrazione ma non rileva ai fini della responsabilità dirigenziale, se tale inosservanza non determina il mancato raggiungimento dei risultati gestionali attesi.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24905 del 20 ottobre 2017, con la quale è stata ribadita la distinzione tra la responsabilità dirigenziale e quella disciplinare.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva disposto il recesso dal rapporto dirigenziale a tempo determinato contestando la violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e del canone di buona amministrazione.

In nessuna parte della contestazione era stato fatto riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi o alla inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.

Come evidenziato dalla Corte la responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 165/2001, è legata alla valutazione dei risultati dell’attività ed ha la finalità di rimuovere il dirigente che si sia dimostrato inidoneo alla funzione in quanto non in grado di raggiungere il risultato programmato.

Tale incapacità prescinde da condotte realizzate in violazione di singoli doveri, in quanto la inidoneità alla funzione si misura sui risultati che il dirigente è stato capace di assicurare rispetto a quelli attesi, non già sui comportamenti tenuti.

Nel caso di specie, difettando ogni collegamento con i risultati gestionali attesi, l’amministrazione avrebbe dovuto contestare solo l’illecito disciplinare.


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