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Toscana, del. n. 177 – Incentivi tecnici: il regolamento non ha efficacia retroattiva


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di approvare ora – con efficacia retroattiva – il regolamento disciplinante l’erogazione degli incentivi, procedendo alla compensazione dell’attività svolta dai dipendenti dall’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e fino alla data di adozione del regolamento.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 177/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 ottobre, hanno ribadito gli atti amministrativi

non possono avere efficacia retroattiva, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 delle preleggi, secondo i quali il regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge e, nella specie, al divieto di retroattività imposto dal successivo art. 11 per gli atti normativi, derogabile solo attraverso una norma di legge che abiliti l’atto a produrre un tale effetto (ad esclusione della legge penale, per la quale la costituzione pone un divieto assoluto).

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 11 delle preleggi, quindi, il regolamento ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 non può disporre che per il futuro.

Pertanto, non è possibile erogare gli incentivi per funzioni tecniche per attività svolte in assenza del regolamento e una volta approvato, potranno essere retribuite esclusivamente le attività svolte successivamente all’entrata in vigore di tale atto regolamentare.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 177 – 17

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