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Cellulare di servizio: se fatto usare a soggetti non autorizzati è peculato


Compie il reato di peculato l’assessore che ha lasciato alla figlia il cellulare di servizio intestato al comune.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49258 depositata il 26 ottobre, con cui è stato condannato per peculato, ex art. 314 c.p., un amministratore locale che aveva ceduto, illegittimamente, alla figlia il cellulare di servizio intestato al comune (e pagato dallo stesso ente pubblico) violando il vincolo di destinazione, soggetto non autorizzato che ne aveva fatto un uso continuativo ed esclusivo.

Nel caso di specie, la figlia aveva utilizzato il cellulare per le sue esigenze personali, anche all’estero, con bollette addebitate al comune per una somma di oltre euro 12.000 nel corso di 13 mesi.

La Corte di Cassazione ha escluso l’ipotesi di peculato d’uso, in quanto non si è trattato di un uso illegittimo del bene per fini personali da parte dell’assessore, che ne aveva la disponibilità per lo svolgimento della funzione pubblica, ma di una vera e propria cessione della disponibilità dello stesso ad un terzo estraneo alla P.A..

Inoltre, non c’è stato un uso momentaneo della cosa, con la sua immediata restituzione dopo l’uso, e neppure l’intenzione di restituire il bene dopo averne fatto un uso temporaneo.

I giudici hanno infatti evidenziato che vi è stata una cessione “definitiva” o, meglio, un “atto di disposizione di fatto”, per un uso continuo ed esclusivo del bene.

L’azione posta in essere dall’amministratore non può rientrare nell’ipotesi del peculato d’uso, che si realizza con un abuso del possesso, ma che non si traduce “nella sua stabile inversione in dominio” e considerato che tale reato può realizzarsi solo se “con tale condotta il soggetto distoglie il bene, di cui è in possesso per ragioni d’ufficio, dalla sua destinazione pubblicistica piegandolo a fini personali, per il tempo del relativo uso, per restituirlo, alla cessazione di questo, alla destinazione originaria”.

Tuttavia, esisteva un accordo stipulato dal comune che prevedeva che le telefonate fuori plafond fossero comunque a carico dell’amministratore e il capo d’imputazione non aveva scisso la somma richiesta nella doppia spettanza, della somma entro il plafond all’ente e della somma extra plafond a suo carico.


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