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Legittimo il recesso per collocamento a riposo anche senza motivazione


L’amministrazione pubblica può recedere anticipatamente dal rapporto di lavoro, instaurato con una dirigente che abbia raggiunto l’anzianità contributiva, anche senza addurre alcuna motivazione se è stato adottato un atto generale di organizzazione in cui sono stati fissati criteri applicativi nel rispetto di quanto orevisto dall’art. 16 comma 11 del d.l.  98/2011.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24583 depositata il 18 ottobre 2017.

Nel caso di specie, l’Inps aveva risolto unilateralmente il rapporto di impiego instaurato con una dirigente per il raggiungimento della massima anzianità contributiva e l’interessato aveva impugnato l’atto di recesso del rapporto di lavoro.

Il Tribunale adito aveva dichiarato l’illegittimità del recesso, condannando l’istituto a mantenere la dipendente in servizio.

L’Inpa ha impugnato la pronuncia di primo grado e la Corte d’Appello di Roma ha accolto il ricorso, ritenendo il recesso legittimo.

La Corte di Cassazione a cui si è rivolta la dipendente interessata ha confermato l’impianto della pronuncia di secondo grado, dichiarando la legittimità del recesso unilaterale esercitato dall’INPS, in quanto l’art. 16 comma 11 del d.l. 98/2011 disciplina la facoltà per le p.a. di risolvere unilateralmente il rapporto di impego con i dipendenti che abbiano raggiungiunto la massima anzianità contributiva, senza l’onere di alcuna motivazione ulteriore, qualora l’ente abbia preventivamente determinato, in via generale, appositi criteri attuativi di tale possibilità, verificati dagli organi di controllo.

Nel caso di specie, l’istituto nella lettera di recesso, inviata alla dipendente, aveva richiamato una propria determina con la quale erano stati fissati in via preventiva tali parametri applicativi, circostanza che, secondo la Corte di Cassazione, fa venir meno l’obbligo di un’ulteriore motivazione.

L’Amministrazione infatti può limitarsi a richiamare tali criteri, individuati in via preventiva, insindacabili nel merito, trattandosi di scelte organizzative.

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