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Svolgimento di attività incompatibili e non autorizzate


Il professore universitario a tempo pieno è assoggettato alla disciplina giuridica in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi a garanzia del buon andamento amministrativo dell’attività didattica, di ricerca e di studio.

Come per i dipendenti pubblici lo svolgimento di incarichi retribuiti devono essere previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, con la sentenza n. 206 depositata il 20 ottobre 2017, con la quale è stato ribadito che dalla inosservanza di tale divieto discende – salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare – l’obbligo, con adempimento a cura dell’erogante od in difetto del percettore, di versare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Leggi la sentenza
CC Giur. Emilia Romagna sent. n. 206 -17


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