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Revisore comune e Sindaco della società partecipata: non c’è incompatibilità se manca il controllo


Non sussiste incompatibilità tra l’incarico di revisore di un Comune e la funzione di componente del collegio sindacale di una Società partecipata, se l’ente non esercita alcuna forma di controllo sulla società stessa.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, con la sentenza n. 182 depositata il 7 settembre 2017.

Nel caso di specie la Procura Regionale aveva eccepito l’incompatibilità tra le due funzioni sulla base delle seguenti norme: art. 236 del Tuel, art. 2399, comma 1, del c.c., art. 10, comma 1, del d.lgs. 39/2010 e artt. 9 e 17 del d.lgs. 39/2013.

I magistrati contabili hanno invece ritenuto infondata l’azione di responsabilità esercitata dalla Procura in ragione dell’insussistenza di qualsiasi rapporto di influenza dominante e di controllo del Comune sulla società partecipata.

Come evidenziato dai magistrati contabili la mera partecipazione ad una società mediante il possesso di una quota non crea necessariamente un rapporto di dipendenza tra comune e società partecipata.

A tal fine è necessario che lo statuto preveda forme di partecipazione sociale del socio tali da determinare le scelte strategiche e le specifiche modalità attuative della società, limitandone in via di fatto l’autonomia soggettiva.

Nel caso di specie, non sussistendo alcuna situazione di “controllo di diritto” ai sensi dell’art. 2359 c.c., la Corte ha escluso la sussistenza di incompatibilità tra le due funzioni esercitate.

Leggi la sentenza
CC Giur. Emilia Romagna sent. n. 182 -17


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