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Illegittimo il mandato di pagamento in assenza della determina di liquidazione


Il responsabile del servizio finanziario che effettua i pagamenti dei compensi per straordinari elettorali in assenza del provvedimento di liquidazione della spesa, risponde dell’irregolarità contabile del procedimento di spesa.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, con la sentenza n. 204 depositata il 17 ottobre 2017.

Nel caso di specie il responsabile del servizio finanziario, a seguito dell’ordine di esecuzione delle erogazioni per straordinari elettorali, aveva disposto il pagamento dei relativi compensi, in assenza di regolare provvedimento di liquidazione della spesa.

Per effetto di tale irregolarità, la Prefettura, su indicazione del Ministero dell’Interno, non aveva ammesso a rimborso le spese per lavoro straordinario corrisposte al personale comunale, che sono quindi rimaste a carico del Comune, nonostante le prestazioni lavorative fossero state rese nell’esclusivo interesse dello Stato.

Tale spesa, in quanto priva di utilità, perché estranea alle funzioni istituzionali del comune, essendo funzione statale, è stata addebitata al Responsabile del servizio finanziario che avrebbe dovuto provvedere all’adempimento delle proprie funzioni con la corretta applicazione dei procedimenti contabili, secondo le fasi disciplinate dagli artt. 184 e 185 del Tuel.

In particolare, rientra nelle conoscenze elementari del responsabile del servizio finanziario, e costituisce adempimento che richiede una diligenza invero minima, accertarsi, prima di emettere i mandati di pagamento, che il responsabile del servizio abbia adottato la prescritta determina di liquidazione della spesa, come prescritto dalla legge.

Leggi la sentenza
CC Giur. Emilia Romagna sent. n. 204 -17


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