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Umbria, del. n. 101 – Assunzioni finanziate da fondi europei: non sono spese di personale


Il Presidente di un’unione dei comuni ha chiesto un parere in merito ai vincoli assunzionali e ai limiti alle spese del personale posti dalla legge e, più precisamente, la loro eventuale cogenza anche per l’esercizio delle funzioni – finanziate con fondi europei – delegate all’Unione dai comuni aderenti, in quanto “organismo intermedio” designato dall’Autorità di gestione Regione.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 100/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 ottobre, hanno ribadito, conformemente a quanto chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la del. 20/2017, che i vincoli assunzionali e i limiti di spesa del personale non rilevano qualora siano finanziate da fondi comunitari e costituiscano oggetto di programmazione specifica, finalizzata alla realizzazione dei progetti finanziati dall’Unione europea, per i quali tali risorse sono state stanziate.

Infine, è stato affermato che, in assenza di finanziamenti di provenienza comunitaria, le spese sostenute sono tutte da considerare nei vincoli assunzionali compreso quelle sostenute dall’Unione dei Comuni.

L’art. 32 comma 5 del d.lgs. 267/2000, come novellato dal d.lgs. 75/2017, ha stabilito che “i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionli all’unione dei Comuni di cui fanno parte”.

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CC Sez. controllo Umbria del. n. 101 – 17


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