Il Presidente della Regione Piemonte ha chiesto un parere in merito a se possano essere remunerate le attività tecniche realizzate in assenza di uno specifico regolamento e in caso di approvazione dello stesso se quest’ultimo possa avere efficacia retroattivi.
I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 177/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 ottobre hanno affermato:
– la non applicabilità dei regolamenti adottati prima delle modifiche legislative se l’attività del dipendente è posta in essere dopo l’entrata in vigore delle modifiche legislative, seppure in relazione a bandi pubblicati ante riforma;
– l’irrilevanza, ai fini della disciplina applicabile, del momento temporale di stipula dei contratti, rilevando al contrario il momento di effettivo svolgimento delle attività;
– l’applicabilità della disciplina approvata in attuazione dell’art. 113 d.lgs. 50/2016 esclusivamente alle attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che siano stati affidati previo espletamento di una procedura e previa approvazione del regolamento per l’erogazione degli incentivi.
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CC Sez. controllo Piemonte del. n. 177 – 17