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Lombardia, del. n. 264 – Tetto complessivo per indennità di posizione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 175/2017.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 264/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno ribadito che a seguito dell’abrogazione del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascun ente comunale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (Corte dei conti Liguria, del. 64/2017).

Il “tetto”, ossia l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascun ente comunale, rappresenta un tetto complessivo (Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, del. 49/2017).

L’unica eccezione è prevista per “enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015”: in tal caso è consentito di fissare il “tetto” del trattamento accessorio nell’importo “determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”.

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CC Sez. controllo Lombardia del. n. 264 – 17


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