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I giudici contabili non possono sindacare quando si riunisce e su cosa discute la Giunta comunale


La scelta di convocare la giunta comunale costituisce espressione di un atto politico, che attiene all’autonomia dell’ente locale e non può essere sindacata dai giudici contabili.

Principio fondamentale nell’esercizio dell’attività giurisdizionale della Corte dei conti è l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, previsto dall’art. 1, comma 1, legge 20/1994.

Tale principio generale deve riguardare non solo il contenuto discrezionale dell’attività amministrativa degli enti pubblici, ma anche le modalità di organizzazione di tale attività al loro interno.

Pertanto, non spetta al Giudice Contabile verificare nel singolo dettaglio, mediante una valutazione del tutto inopportuna dell’aderenza degli ordini del giorno all’attività istituzionale o con un esame contenutistico dei singoli verbali dell’organo di governo dell’ente, se le singole sedute della giunta siano state conformi alle esigenze della collettività amministrata o se siano stati strumentali al conseguimento, da parte di un componente, del vantaggio economico costituito dalla somma in denaro riconosciuta dal suo datore di lavoro pubblico in occasione di detti impegni.

Questo il principio sancito dalla Corte dei conti, sez. giur. dell’Emilia Romagna, con la sentenza 187/2017, con cui è stata dichiarata infondata l’accusa mossa dalla Procura nei confronti del sindaco di un Comune, dipendente della Regione, di aver fatto indebito uso dei permessi retribuiti ex art. 79 T.U.E.L. per partecipare alle riunioni della giunta comunale.

Nel caso di speciem i magistrati contabili avevano ritenuto che il sindaco, al fine di ottenere permessi retribuiti, avesse convocato la Giunta Comunale per riunioni “asseritamente non necessarie e in orari coincidenti con il lavoro principale”, beneficiando, pertanto, di permessi non legittimi

I giudici hanno però ribadito l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, qual è quella di convocare la giunta comunale, definire l’oggetto dell’attività amministrativa e delle modalità organizzative.

Non è sindacabile neppure, benché sotto il profilo della possibile irragionevolezza, la volontà di riunire la giunta senza particolari motivi.

La Corte dei conti ha rilevato che la tesi della procura non si è sviluppata oltre una prospettazione, sia pure suggestiva, di una condotta del sindaco finalizzata alla riscossione di benefici non giustificati. Infatti le dichiarazioni riportate in base alle quali sarebbe genericamente stato sufficiente riunire la giunta una sola volta a settimana, sono da considerarsi delle valutazioni meramente soggettive, che ben poco hanno a che fare con il concetto di prova processuale.

Pertanto, secondo i giudici contabili, nel caso di specie, non sono stati dimostrati i presupposti della responsabilità amministrativa nei confronti del sindaco, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Leggi la sentenza
CC Giur. Emilia Romagna sent. n. 187 -17

 


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