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Campania, del. n. 238 – Utilizzo Fondo rischi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di utilizzo del Fondo rischi accantonato, in presenza di sopraggiunte sentenze di condanna esecutive.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 238/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 ottobre, rinviando al d.lgs. 118/2011 per la trattazione del Fondo spese e rischi del Fondo spese legali, hanno chiarito che nel caso in cui l’ente preveda contenzioso con significative probabilità di soccombenza, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie con un apposito Fondo rischi per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

Si tratta di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l’ente non può impegnare alcuna spesa. Le somme stanziate a tale Fondo e non utilizzate costituiscono, a fine esercizio, economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso);

Nel caso invece in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta e per la quale è stato già assunto l’impegno, l’ente deve conservare l’impegno e non effettuare l’accantonamento per la parte impegnata.

L’accantonamento pertanto riguarderà solo il rischio derivante delle maggiori spese legate al contenzioso ulteriore, spettando all’Organo di revisione attestare la congruità di tale accantonamento/incremento del Fondo rischi.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 238 – 17


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