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Revoca amministratore unico Azienda speciale: è competente il giudice amministrativo


Spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le vicende concernenti la revoca dell’amministratore unico di un’azienda speciale.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4435 del 22 settembre 2017.

Nel caso di specie l’amministratore unico di un’azienda speciale, costituita dal comune per la gestione della farmacia comunale e lo svolgimento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di imposte comunali, tasse, tributi locali ed altre entrate patrimoniali dell’amministrazione locale, aveva proposto ricorso contro il decreto con il quale il Sindaco aveva disposto nei suoi confronti la revoca dalla carica.

Il giudice di primo grado (Tar Lombardia, Milano, sent. 1343/2017) aveva dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto, indicando, quale giudice fornito di giurisdizione, il Giudice ordinario.

Ciò in dichiarata applicazione dell’orientamento giurisprudenziale delle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui “le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2449 c.c., di una società partecipata da un ente locale, anche quando costituita secondo il modello del cd. “in house providing”, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario” (così l’ordinanza della Cassazione, SS.UU., 1° dicembre 2016, n. 24591; di recente l’ordinanza n. 21299 del 14 settembre 2017).

Come evidenziato dal Collegio il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della Cassazione non è applicabile all’Azienda speciale, disciplinata dall’articolo 114 del Tuel che la definisce come “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”.

L’azienda speciale è un organismo avente natura pubblicistica ideato e disciplinato per la gestione di servizi pubblici locali ex art. 112 Tuel – ed in particolare di quelli a rilevanza economica (a differenza delle istituzioni, deputate allo svolgimento di «servizi sociali» ai sensi del comma 2 dell’art. 114).

La qualificazione dell’azienda speciale quale ente strumentale dell’ente locale rivela l’esistenza di un collegamento inscindibile tra l’azienda e il comune.

L’azienda speciale è infatti strettamente compenetrata all’ente locale.

La personalità giuridica e l’autonomia imprenditoriale per essa previste dall’ordinamento giuridico sono funzionali ad un’organizzazione di mezzi deputata allo svolgimento di attività economiche e non già di funzioni amministrative, tipiche degli enti pubblici.

Ma essa è pur sempre un’“amministrazione parallela”, e cioè una struttura inquadrata organicamente nella più ampia organizzazione pubblicistica dell’ente pubblico.

Di conseguenza, deve essere affermata la giurisdizione amministrativa.


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