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Lombardia, del. n. 249 – Erronea attribuzione progressione economica: modalità di recupero


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di recupero delle risorse per il trattamento accessorio del personale costituite in eccesso o erogate illegittimamente.

In particolare l’ente ha chiesto conferma del fatto che le somme erogate illegittimamente a titolo di progressioni economiche orizzontali fino al 31 dicembre 2012 non sono ripetibili né nei confronti del diretto interessato né della generalità del personale dipendente, con obbligo, invece, di recupero nei confronti del diretto interessato, con riferimento agli anni successivi.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 249/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 settembre, hanno evidenziato che nel caso di destinazione del fondo in maniera non appropriata (indennità non previste dal CCNL, erogate in misura eccedente, attribuite in assenza del rispetto delle procedure tese a garantire la verifica degli obiettivi per l’erogazione della retribuzione di risultato, ovvero progressioni economiche orizzontali attribuite in contrato con disposizioni del CCNL, etc), l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 16/2014 prevede un effetto sanante per un arco temporale limitato al 31 dicembre 2012.

Pertanto, non è possibile recuperare gli emolumenti erogati a titolo di progressione economica orizzontale fino al 31 dicembre 2012 (stante la disapplicazione della sanzione della nullità disposta dall’ art. 4, comma 3, del d.l. n. 16/2104).

Diversamente, per l’arco temporale 2013-2016, torna ad essere applicabile la regola generale posta dall’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001, con conseguente nullità degli emolumenti economici attribuiti e recupero a carico del dipendente beneficiario.

Come evidenziato dai magistrati contabili, le somme erogate contra legem o in contrasto con il CCNL, oggetto del recupero a carico del dipendente, non potranno alimentare i fondi per la contrattazione integrativa degli anni successivi.

La possibilità di utilizzo negli anni successivi, infatti, è prevista solo nel caso di mancato integrale utilizzo delle risorse confluite nel fondo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 249 – 17

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