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Friuli, del. n. 56 – Tempo determinato fuori dai limiti della spesa di personale se finanziati da fondi regionali/statali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dai limiti di cui all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 le assunzioni a tempo determinato da utilizzare nell’ambito di progetti in campo sociale approvati e finanziati con fondi regionali/statali vincolati e specifici.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 56/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 settembre, hanno ricordato che sono da considerarsi pacificamente escluse dai limiti di spesa di personale quelle sostenute per assunzioni finalizzate alla realizzazione di attività finanziate coi fondi europei.

Nel caso di specie, però, i magistrati contabili del Friuli hanno, per la prima volta, sancito che “il Legislatore ha inteso riconoscere una facoltà di assumere in deroga in casi che, per la loro estemporaneità ed autonomia di provvista, non fossero suscettibili di incidere sull’ordinaria sostenibilità del sistema. È in ragione di questi argomenti fondati sull’autonomia di finanziamento derivante da specifica provvista e quindi sulla neutralità dell’operazione in termini di rispetto degli equilibri e di sostenibilità a regime, che può concludersi che le assunzioni a tempo determinato per la realizzazione dei PON in campo sociale, finanziate con risorse specifiche di derivazione statale/regionale, possano essere disposte in deroga ai limiti in materia di assunzioni e di spesa del personale”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 56 – 17

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