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Concorso: la Giunta comunale è incompetente all’adozione dell’atto di revoca


La revoca e in generale gli atti di secondo grado in funzione di autotutela devono seguire la stessa procedura osservata per l’adozione del provvedimento poi ritirato ed essere disposti dallo stesso organo che li ha emanati.

Ne consegue che nessuna competenza spetta alla giunta in ordine alla revoca di una procedura concorsuale, essendo quest’ultima una tipica espressione di atto gestionale del dirigente/responsabile del settore del personale comunale.

Questo il principio ribadito dal Tar Liguria, Genova, con la sentenza n. 627 del 18 luglio 2017.

Nel caso di specie il concorrente qualificatosi al primo posto di una graduatoria concorsuale aveva impugnato il provvedimento, disposto con delibera di giunta, con cui l’amministrazione aveva provveduto alla revoca della procedura selettiva, in virtù di sopraggiunti motivi di pubblico interesse e della sopravvenuta rideterminazione della pianta organica.

Come ribadito dai giudici amministrati l’articolo 107 del Tuel attribuisce espressamente ai dirigenti (ovvero, nei comuni privi di dirigenti, ai responsabili con funzioni dirigenziali) la responsabilità delle procedure di concorso e gli atti di amministrazione e di gestione del personale.

Di conseguenza, è riservata alla competenza esclusiva del dirigente l’approvazione del bando di concorso e la gestione delle varie fasi della procedura di concorso, dall’individuazione e nomina dei commissari alla determinazione dei criteri di valutazione, fino alla fase conclusiva di redazione della graduatoria e della sua successiva approvazione (Tar Toscana, sent. n. 3218/2006).

La competenza del dirigente si estende anche all’adozione degli atti di revoca e in generale agli atti di secondo grado in funzione di autotutela sugli atti adottati.

Ciò in virtù del principio di cui all’art. 21-quinquies della legge 241/1990 secondo cui «il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge».

In altri termini, è doveroso che la revoca sia realizzata dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento di primo grado.

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